ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
GRUPPO DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
(VERONA)

REGOLAMENTO

Costituzione

Art. 1. - Il Gruppo Alpini di San Giovanni Lupatoto (VR), della Sezione di Verona dell'Associazione Nazionale Alpini, fondato nel 1926 in base all'art.27 dello Statuto Nazionale, ha sede in San Giovanni Lupatoto (VR), piazzale Domenico Marcolongo, n.5.

Scopi

Art. 2. - Gruppo apartitico e senza fini di lucro persegue gli scopi previsti dall'art.2 dello Statuto Nazionale, ossia si propone di:
a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l'assistenza;
c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in anni;
d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
e) concorrere, quale Associazione volontaria, al conseguimento dei fini dello Stato e delle pubbliche amministrazioni in materia di protezione civile in occasione di catastrofi e di calamità naturali.
Per il conseguimento degli scopi associativi il Gruppo si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci.

Emblemi e distintivo

Art. 3 . - L'emblema ufficiale del Gruppo è il Gagliardetto, conforme al modello di cui all'allegato dello Statuto dell'Associazione Nazionale Alpini.
L'intervento a manifestazioni da parte dei Gagliardetti, è deciso di volta in volta, dal Capo-Gruppo, in conformità alle disposizioni del regolamento nazionale.

Soci ordinari e aggregati

Art. 4. - Possono far parte del Gruppo coloro che sono in regola con i requisiti previsti dallo Statuto Nazionale (Soci ordinari) e coloro che condividendone gli scopi statutari, abbiano i requisiti morali riconosciuti dal Consiglio Direttivo di Sezione (Soci aggregati).
Tutti i Soci hanno eguali doveri e diritti, in conformità alle norme regolamentari previste a livello nazionale e sezionale dall'Associazione Nazionale Alpini. Tutti i Soci in regola con il tesseramento hanno diritto di frequentare la sede del Gruppo. E' esclusa espressamente qualsiasi temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 5. - L'ammissione dei Soci ordinari e aggregati viene proposta dal Gruppo ed è deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale su parere della Giunta di Scrutinio. Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al Consiglio Direttivo Nazionale.
Art.6. - Per essere ammessi a far parte del Gruppo, gli aspiranti devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo Sezionale (su modulo appositamente predisposto), corredandola dei documenti previsti dall'art.4 dello Statuto Nazionale.
La domanda deve essere firmata, oltre che dall'aspirante, da due Soci presentatori, iscritti al Gruppo da almeno 6 mesi.

Art. 7. - I Soci ordinari hanno diritto di:
- fregiarsi del distintivo sociale;
- portare il cappello alpino in occasione di raduni sociali, partecipare alle Assemblee di Gruppo e della Sezione cui appartengono, in conformità allo Statuto Nazionale ed ai regolamenti sezionali;
- frequentare i locali sociali a norma dei relativi regolamenti;
- fruire in generale di tutti i vantaggi assicurati dall'A.N.A. e dei servizi da essa organizzati;
- ricevere le pubblicazioni dell'A.N.A. alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo nazionale.
Art. 7. bis - I Soci aggregati hanno diritto di:
- frequentare i locali sociali a norma dei relativi regolamenti;
- fruire in generale di tutti i vantaggi assicurati dall'A.N.A. e dei servizi da essa organizzati;
- ricevere le pubblicazioni dell'A.N.A. alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo nazionale.
Art. 8. - La qualità di Socio cessa:
- per volontaria rinuncia presentata al Gruppo o alla Sezione a termini del regolamento sezionale;
- per mancato pagamento di una annualità della quota sociale;
- per radiazione deliberata a norma di regolamento e Statuto Nazionale.

Organi sociali

Art. 9. - Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea dei soci del Gruppo;
b) il Capo-Gruppo;
c) il Consiglio Direttivo del Gruppo;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Assemblea dei Soci

Art. 10. - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Gruppo, ne rappresenta i Soci e statuisce su tutto quanto viene demandato alle sue decisioni a norma di Regolamento.
Essa è convocata dal Capo-Gruppo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Potrà inoltre essere convocata nel corso dell'anno sociale qualora il Capo­ Gruppo ne ravvisi la necessità.
L'avviso di convocazione, con ordine del giorno, dovrà essere in ogni caso diramato almeno quindici giorni prima del giorno dell'Assemblea, mediante affissione in bacheca, presso la sede sociale e/o lettera individuale a ciascun Socio. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con idonee modalità viene inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.
Tutti i Soci del Gruppo hanno diritto di intervenire personalmente alla Assemblea. Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe.
Art. 11. - L'Assemblea può, inoltre, essere convocata quando almeno un quinto dei Soci ne facciano richiesta al Capo-Gruppo e per conoscenza al Presidente della Sezione, specificandone i motivi. In questo caso la riunione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta, altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente della Sezione entro i trenta giorni successivi.
Art. 12. - Le Assemblee dei Soci sono valide in prima convocazione qualora il numero dei Soci presenti raggiunga almeno la metà dei Soci in carica, ed in seconda convocazione, da tenersi trascorsa -almeno un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L'Assemblea elegge il proprio Presidente e su proposta di esso il Segretario.
Art. 13. - Le Assemblee ordinarie dei Soci si occupano dei seguenti argomenti, che debbono venire preventivamente indicati nell'ordine del giorno:
a) relazione morale del Gruppo;
b) bilancio economico-finanziario consuntivo e preventivo del Gruppo;
c) proposte del Consiglio Direttivo;
d) eventuali proposte specificate per iscritto da almeno un quinto dei Soci in carica e almeno trenta giorni prima della Assemblea annuale;
e) elezione del Capo-Gruppo, dei componenti del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti e del Rappresentante dei Soci aggregati.
L'assemblea straordinaria dei Soci si occupa dei seguenti argomenti, che debbono venire preventivamente indicati nell'ordine del giorno:
a) delibera l'approvazione del Regolamento e le proposte di modifica dello stesso;
b) delibera sullo scioglimento del Gruppo;
c) delibera sull'eventuale cessione o locazione di immobili di proprietà o in gestione al Gruppo, con le stesse regole previste per le modifiche regolamentari.
Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare motivato reclamo scritto al Capo-Gruppo, contro qualsiasi delibera concernente l'attività del Gruppo a cui appartiene; il Capo-Gruppo deve darne risposta entro trenta giorni.
La convocazione dell'Assemblea di Gruppo va comunicata per iscritto alla Sezione.

Consiglio Direttivo

Art. 14. - Il Consiglio Direttivo detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, vigila sulle attività del Gruppo; propone, attua e regola le manifestazioni e provvede al normale funzionamento del Gruppo, conferendo gli opportuni incarichi. E' composto dal Capo-Gruppo e da un minimo di tre Consiglieri.
Il Capo-Gruppo dura in carica un triennio, ed è rieleggibile
I Consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Art. 15. - Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti:
- un Vice Capo-Gruppo;
- il segretario del Consiglio;
- il Tesoriere del Gruppo.
Il Consiglio Direttivo può assegnare compiti particolari a Soci non facenti parte del Consiglio ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.
Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione e cioè del Capo­ Gruppo o, in caso di sua assenza del Vice Capo-Gruppo.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, decade dalla carica.

Collegio dei Revisori dei conti

Art. 16. - Il Collegio dei Revisori dei conti ha per compito la vigilanza continua della gestione economica-finanziaria del Gruppo e deve accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea dei Soci, esprimendo il proprio parere in merito. I Revisori dei conti sono eletti in numero di tre membri effettivi, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili; essi costituiscono il Collegio dei Revisori dei conti e nominano al proprio interno il Presidente del Collegio stesso.
I Revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei conti opera anche attraverso i propri singoli membri e si riunisce almeno ogni trimestre. Il Revisore dei conti che, senza giustificato motivo, non partecipi per due volte consecutive alle sedute del Collegio, decade dalla carica.

Rappresentanza legale del Gruppo

Art. 17. - Il Capo-Gruppo, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Capo-Gruppo ha la rappresentanza legale del Gruppo.

Disposizioni disciplinari

Art. 18. - I provvedimenti disciplinari sono quelli previsti dal regolamento e dallo Statuto Nazionale.

Ufficio elettorale

Art. 19. - Per l'attuazione di quanto previsto dall'art.13, primo comma, lettera e) del presente Regolamento, l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina una Commissione Elettorale, composta da numero sei soci e precisamente: un Presidente, un Segretario (scelto dal Presidente) e quattro scrutatori.
I candidati alle varie elezioni non possono far parte della Commissione Elettorale.

Elezioni e candidature

Art. 20. - Possono votare ed essere eletti tutti i Soci regolarmente iscritti negli elenchi dell'anno precedente. Con votazioni distinte vengono eletti: il Capo-Gruppo, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Rappresentante dei Soci aggregati.
Le liste di sottoscrizione delle candidature sono affisse in bacheca fino all'ottavo giorno antecedente l'inizio della votazione.
In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più giovane di età.

Disposizioni amministrative

Art. 21. - Il Gruppo consegue gli scopi di cui all'art. 2 del Regolamento mediante l'opera e l'apporto dei propri iscritti e amici utilizzando i proventi derivanti dalle quote associative supplementari e dal proprio patrimonio sociale, nonché mediante acquisizione di eventuali contributi da parte dello Stato, Enti e privati. La quota sociale supplementare sarà determinata dall'Assemblea dei Soci con effetto per l'anno sociale successivo a quello del suo svolgimento. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. Le cariche sociali non sono retribuite.
Art. 22. - E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Gruppo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Anno sociale

Art. 23. - L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Approvazione e modifiche al Regolamento

Art. 24. - Il Regolamento sociale potrà essere approvato e modificato dall'Assemblea dei Soci soltanto con l 'intervento di almeno il cinquantapercento dei Soci in carica, in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi, in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Scioglimento dell'associazione

Art. 25. - Il Consiglio Direttivo, qualora constati l'impossibilità di conseguire gli scopi sociali, convoca una Assemblea per proporre l'eventuale scioglimento del Gruppo, con obbligo di devolvere il patrimonio del Gruppo ad altro gruppo e/o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La relativa deliberazione dovrà essere approvata con il voto di almeno tre quarti dei Soci in carica, in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il cinquantapercento degli stessi, in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Norme applicabili

Art.26. - Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Regolamento, si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel Codice Civile ed alle norme regolamentari previste a livello nazionale e sezionale dall'Associazione Nazionale Alpini.

San Giovanni Lupatoto,